Migranti, pugno duro per gli scafisti che causano morte in mare: nella bozza del decreto pene fino a 30 anni.

Le nuove norme saranno oggetto di discussione nel Consiglio dei ministri di oggi a Cutro.

“Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone”. È quanto si legge nella bozza del decreto in discussione oggi in Consiglio dei ministri a Cutro. E ancora: “Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

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PER SORVEGLIANZA MARI ANCHE COMANDANTI NAVI DA GUERRA

L’articolo 10 della bozza del decreto che sarà discusso nel pomeriggio nel Cdm che si svolgerà a Cutro riguarda il ‘Potenziamento della sorveglianza marittima’. Questo il testo: “La Marina militare definisce e aggiorna la situazione marittima nazionale da condividere in ambito intergovernativo, anche mediante l’aggregazione integrata delle informazioni acquisite dalle amministrazioni statali che esercitano competenze in materia marittima. Per tali finalità si avvale del Dispositivo integrato interministeriale di sorveglianza marittima, quale supporto tecnologico di connessione dei sistemi in uso dalle citate amministrazioni, costituito presso il Comando in capo della squadra navale, le cui modalità attuative, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati. Con il medesimo provvedimento sono definite altresì le direttive per l’espletamento del servizio di vigilanza di cui all’articolo 115, comma 1, lettera a)”.

E ancora: “In attuazione degli obiettivi di efficientamento operativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi, al comma 3, dell’articolo 22, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ‘ed agli agenti giurati di cui al comma 4’ sono inserite le seguenti: ‘e, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell’area di mare internazionalmente definita come zona contigua’”.

POTENZIAMENTO DEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI

Al decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, all’articolo 19, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nell’ambito delle procedure per l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l’attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”, si legge ancora nella bozza del decreto migranti.

2023-2025, IL DECRETO FLUSSI DIVENTA TRIENNALE

“Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, prevede la bozza del decreto.

“Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari”.

Agenzia DiRE  www.dire.it

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