Anpci.

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Onorevole Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it

Ill.mo Presidente,
Apprendiamo con molto favore delle iniziative parlamentari e ministeriali avanzate
relativamente alla revisione della legge 56 DEL 2014 ( legge Delrio ) con l’intento di riportare
le province ad Enti di primo livello. Tali proposte trovano il pieno sostegno della nostra
associazione che da sempre ha tenuto una ferma e coerente posizione in merito.
consapevoli della Sua particolare conoscenza del territorio (per la stragrande parte presidiato,
custodito e manutenuto dai piccoli comuni che abbiamo l’onore e l’orgoglio di rappresentare) e
dell’attenzione da sempre dimostrata nei confronti delle problematiche politiche e territoriali
dei nostri enti ;
con la presente Le sottoponiamo alcune proposte ANPCI e ci rivolgiamo, in particolare, a Lei
affinché venga colta l’occasione per affrontare e risolvere l’annoso problema riguardante il
limite di mandato per i piccoli comuni.
ELIMINAZIONE DEL LIMITE DI MANDATO PER I SINDACI.
La situazione emergenziale dovuta alla continua diffusione del contagio Covid-19, è stata
affrontata in prima linea dai Sindaci, la grande maggioranza dei quali di comuni di minore
dimensione demografica che, nonostante le note difficoltà, stanno, ancora ad oggi, fronteggiando
nei propri territori la situazione post virus. Essi, tanto in qualità di Autorità Sanitaria Locale
quanto di Autorità di Protezione Civile, di Pubblica Sicurezza, di Igiene Pubblica e, spesso, in
qualità di responsabili dei servizi in generale, sono stati chiamati ad azioni immediate per
contenere il rischio di contagio a tutela dei propri cittadini. Fin dall’inizio della pandemia hanno
attivato i Centri Operativi Comunali (C.O.C.), da essi stessi presieduti; hanno disposto con
ordinanza le misure più idonee a livello locale per fronteggiare la crisi; hanno costantemente
informato cittadini dell’evoluzione in atto impegnandosi in prima persona a garantire
l’osservanza delle normative emanate dalle autorità superiori. In sequenza oggi si presenta per
gli enti locali la sfida ancor più difficile e qualificante dell’attuazione del PNRR che
necessita di una notevole competenza, specifica esperienza e massina conoscenza della
macchina amministrativa, requisiti che non devonoandare dispersi, ma valorizzati. Non per nulla
i sindaci dei piccoli comuni meritano l’appellativo di“ sentinelle preziose del territorio”.
Tale situazione, legata anche ad altri fattori che andiamo ad evidenziare, palesa la necessita di
non disperdere competenze politiche ed amministrative acquisite dai sindaci. Si potrebbero oggi
determinare le condizioni per un definitivo ripensamento della normativa vigente abrogando il
limite di mandato per i piccoli comuni. Com’è noto, il limite di mandato per i sindaci è fissato in

tre mandati consecutivi per i comuni fino a 5000 abitanti e di due mandati per tutti gli altri. In
Sicilia il limite di tre mandati è invece esteso ai comuni fino a 15000 abitanti, mentre in Sardegna
il limite è di 4 mandati consecutivi. Tale misura, nel tempo si è rivelata inadeguata per i piccoli
comuni per svariati motivi:
-sono sempre meno le persone che si dedicano alla res-publica che richiede tempo, impegno,
sacrificio e che comporta pesanti responsabilità; -sono sempre più numerosi i comuni
commissariati per mancanza di candidature e sempre più numerose le liste uniche che rischiano,
però, di non raggiungere il quorum per via dei cittadini AIRE (residenti all’estero, per lo più in
Argentina, iscritti all’anagrafe comunale nell’elenco degli elettori) il cui numero, in molti comuni,
supera di gran lunga il 50% degli elettori locali. Al fine di ovviare al problema quorum in alcuni casi,
non pochi, si provvede alla presentazione di una seconda lista, a sostegno della principale,
composta da amici e parenti stretti.
Tutto questo ha dato il via al fenomeno, così detto, “mordi e fuggi”: presentazione di liste
composte da cittadini, per lo più interessati ai permessi, completamente estranei al posto,
completamente al di fuori di qualsiasi contesto territoriale i quali, poi, si dimettono assicurando
il commissariamento del comune.
I sindaci, come riportato nel ddl Pella presentato nella scorsa legislatura, chiedono soltanto che
sia democraticamente assicurata parità di condizioni nell’accesso a tutte le cariche elettive e che
sia garantito il pieno diritto di elettorato passivo, superando una disciplina anacronistica che li
rende diseguali rispetto, ad esempio, ai Presidenti delle Regioni. Nel nostro ordinamento si sono
stratificate norme e obblighi risalenti nel tempo, che non rispondono in alcun modo al ruolo dei
sindaci, alla complessità delle funzioni assegnate ai comuni e alla stessa evoluzione della pubblica
amministrazione in generale.
È giunto il tempo di fare ordine, dando coerenza e adeguatezza al sistema.
Tutto ciò premesso, per ovviare a tale situazione, si chiede:
1) Eliminazione del limite di mandato per i comuni fino a 15.000 abitanti o in
subordine per i comuni fino a 5.000 abitanti o il quarto mandato consecutivo.
Per tutte queste comunità, sarebbero garantite situazioni di tranquillità e sicurezza rimettendo
esclusivamente in capo ai cittadini la volontà di riconfermare o meno il sindaco uscente. Inoltre
ribadiamo, per par condicio costituzionale, se non c’è limite di mandato per parlamentari
regionali, nazionali, europei nè per i governatori regionali, non deve esserci per i sindaci
direttamente eletti dai cittadini.
Per tali ovvie e valide argomentazioni si ribadisce, relativamente ai Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, la necessità di eliminare la norma che prevede il limite di mandato
attraverso le modifiche (riportate in neretto) dell’art 51 del tuel nel testo che segue : art 51 dec
leg.vo 12 agosto 2000, n. 267
comma 1 Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni.
Comma 2 Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della
provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime
cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal
primo periodo non si applica , (oppure in alternativa ) il limite previsto dal primo periodo si
applica allo scadere del quarto mandato.

3 Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se
uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2) Rendere stabile quanto applicato per l’anno 2022 in caso di presentazione lista
unica.
In caso di presentazione di lista unica per l’anno 2022, per l’elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui
all’art. 71, c.10, Tuel, nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un
numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato
inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano
raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.
Per i comuni con popolazione fino a 500 ab. è richiesta la sottoscrizione per le liste da un
minimo di 5 e non più di 10 elettori; da 501 a 750 ab. da un minimo di 10 ad un massimo di 20
elettori; da 751 a 1000 ab. da un minimo di 15 ad un massimo di 30 elettori.
3) Riconoscimento a pieno titolo dell’ANPCI e sua partecipazione alla Conferenza
Unificata con pari dignità rispetto alle altre associazioni rappresentative degli
EE.LL. e non solo come uditori.
Certi di un Suo particolare interessamento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Roma, 13.01.2023

la presidente Franca Biglio

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