Il fascicolo virtuale. Un esempio di interoperabilità.

di Claudio Nassisi, Dottore Commercialista e Phd in economia e socio Aidr

Nell’ambito degli appalti pubblici una delle principali criticità è
sempre stata la verifica dei requisiti degli operatori economici. Di
recente il legislatore ha anche cercato di contrarre i tempi ma la
strada maestra sarebbe sempre quella di una verifica ex ante a
comprova di una maggiore garanzia per tutte le parti coinvolte
nell’appalto.
Al fine di snellire e semplificare questa delicata fase, la
digitalizzazione delle informazioni e l’interoperabilità tra le banche
dati delle diverse amministrazioni interessate consentiranno di
conseguire una significativa contrazione dei tempi e di fare in modo
che i soggetti coinvolti potranno presentare i documenti in una unica
soluzione per via del riuso che ne verrà fatto dalle stazioni
appaltanti.
Il 24 ottobre è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
delibera n. 464 del 27 luglio u.s. con la quale l’ANAC ha finalmente
attivato il FVOE, Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici (il cui
utilizzo è divenuto di fatto obbligatorio dal 9 novembre u.s.).
Questo strumento era già stato previsto dall’articolo 81, comma 4, del
Codice dei contratti pubblici per il quale presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale
dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati utili alla
verifica dei requisiti soggettivi, definiti anche di “ordine pubblico
o di moralità”, consistenti in condizioni soggettive dell’operatore
economico suscettibili, ove mancanti, di precludere la partecipazione
ad una gara pubblica.
In termini pratici il fascicolo virtuale consente alle stazioni
appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di
interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisire le
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
l’affidamento dei contratti pubblici, nonché il riuso dei documenti
presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di
affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi. La
validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di
carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove
non diversamente indicato.
L’operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalità previste
dal sistema, potrà selezionare i propri dati e i documenti presenti
nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti
speciali riferiti alla specifica gara.
Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvierà tramite la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la richiesta dei documenti
a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati e
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione metterà a disposizione
automaticamente tutta la documentazione in corso di validità già
disponibile e, in caso di carenza, procederà alla richiesta nei
confronti dei competenti enti certificanti.
L’Autorità renderà disponibili tempestivamente alle stazioni
appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti
dagli Enti Certificanti.
Le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle verifiche sugli
operatori, potranno accedere alla Lista degli operatori economici
verificati. In questo modo possono scegliere di avvalersi delle
verifiche svolte anche da altre stazioni appaltanti.
La documentazione che sarà possibile estrarre mediante questo nuovo
servizio sarà il frutto di una cooperazione dagli Enti Certificanti
(Union camere e i Ministeri della Giustizia e dell’Interno in primis).
A titolo esemplificativo sarà possibile estrarre la visura del
registro delle imprese, il certificato del casellario giudiziale
integrale, il certificato di regolarità fiscale e la comunicazione
antimafia.
Sarà inoltre possibile acquisire ulteriore documentazione a comprova
dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed
economico-finanziario.
Il fascicolo virtuale sarà oggetto di ulteriori sviluppi e di
implementazioni. È prevista pertanto una fase transitoria nella quale
i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel
FVOE saranno inseriti nel sistema dagli stessi operatori economici.
Questo nuovo strumento rappresenta, quindi, un ulteriore esempio di
come l’interoperabilità tra dati e servizi della Pubblica
Amministrazione costituisca un passaggio obbligato per la creazione di
valore aggiunto ai fini di una migliore fruibilità per i cittadini e
per la semplificazione dei processi stessi che, necessariamente,
comporta anche una contrazione della tempistica necessaria alla
conclusione dei diversi processi.

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