PNALM – Fare Verde presenta le osservazioni alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Fare Verde è andata oltre ed ha proposto l’adeguamento dei prelievi e rilasci a quanto stabilito dall’Autorità di Bacino consentendo così di ristabilire il Deflusso Minimo Vitale ad oggi non rispettati così come è indicato dalla “relazione preliminare idrogeologica allegata al Piano del PNALM”. L’associazione di protezione Ambientale ha ricordato che i valori del Deflusso Minimo Vitale anche del Melfa sono stati stabiliti nei vari piani approvati dal Consiglio dei Ministri, adottati dall’Autorità di Bacino con il parere favorevole del PNALM . Rimandare le verifiche per i regimi di prelievo di concessioni che potrebbero essere anche scadute potrebbe essere un modo per non intervenire come del resto è stato fino ad oggi.
Ad ogni problema ci deve essere una soluzione e c’è quindi la proposta di Fare Verde che chiede la modifica dell’ART. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano con l’inserimento di due nuovi commi che possono difendere tutti i corsi d’acqua del PNALM. Vietare qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee. Vietare altre derivazioni per scopi idroelettrici e irrigui.
Prevedere il monitoraggio obbligatorio e almeno semestrale per le concessioni, delle derivazioni e dei prelievi con la trasmissione di report all’Ente Parco e dove non sono presenti sistemi di misura prevedere che vengano installati.
Solo il monitoraggio attento e coscienzioso assicurerà il Deflusso Minimo Vitale ed eviterà le tristi foto pubblicate dal Sindaco di Roccasecca che più volte ha denunciato l’alveo del fiume Melfa completamente arido.
A tal proposito Belli sottolinea che in Italia sono in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, all’art. 56 comma h recita: h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi non che’ la polizia delle acque; Il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recante norme per il riordino in materia di concessione di acque pubbliche a cui si aggiunge l’art. 12 bis al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici che impongono l’obbligo di garantire il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico.