ANIMALI. IN SPIAGGIA IN ITALIA CON CANE: LE REGOLE SUL COME, DOVE, QUANDO .
Anzitutto è bene fare due distinzioni principali: spiaggia libera e privata. In caso di spiaggia privata, i singoli concessionari possono dedicare a Fido zone, se non l’intero stabilimento, avendo una specifica autorizzazione comunale. Il numero di spiagge aperte ai cani è in crescita, circostanza che risponde alle esigenze dei loro familiari umani. Diverso è il discorso per i cani salvataggio e per i cani guida dei non vedenti, non sussistendo per loro limiti di accesso. Quanto alle spiagge libere, ogni anno le Regioni, con ordinanza balneare, fissano le prescrizioni che riguardano l’accesso e l’uso della spiaggia, lasciando ai singoli Comuni la possibilità di determinare le zone libere ai cani. Fatta questa premessa, purtroppo risultano ancora presenti ordinanze comunali limitative, che addirittura chiudono qualsiasi possibilità d’accesso ai quattrozampe.
Come capire quando possiamo entrare in una spiaggia senza essere sanzionati? Consultiamo anzitutto i siti del Comune e della Regione per trovare l’elenco delle spiagge aperte a Fido.
Sono online anche siti internet specializzati in questo ambito, che pubblicano elenchi di strutture pet-friendly. Non fidiamoci del passaparola, controlliamo i cartelli all’entrata della spiaggia, in cui di solito è specificato se possiamo o meno entrare con il cane, la fascia oraria e il periodo di riferimento. La mancanza di un cartello, o la scarsa chiarezza, potrebbe essere motivo di ricorso contro un’eventuale sanzione, ma il buon esito è comunque incerto. Insomma: mai improvvisare quando organizziamo un viaggio o un soggiorno con il nostro cane.
Gli animali richiedono la stessa attenzione che si usa verso un minore, e così addirittura è stato indicato in un’importante sentenza di condanna per maltrattamento di animali. Pertanto è doveroso, nei limiti del nostro possibile, programmare con anticipo il trasporto e il pernottamento per goderci in tutta serenità la nostra vacanza o gita fuoriporta a sei (o più) zampe.
I cittadini possono comunicare con i Comuni che non prevedono spiagge per cani esprimendo il proprio dissenso per fare in modo che individuino parti di spiaggia il cui l’accesso sia consentito anche ai cani. Un utile strumento è quello del reclamo tempestivo ed è bene farlo sapere alla stampa locale. Dal punto di vista legale è possibile valutare, nel rispetto della tempistica prevista e se ne sussistono i presupposti, se procedere con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar). L’Oipa, insieme all’associazione Leal e con l’aiuto di un gruppo di cittadini, ha presentato e vinto un ricorso al Tar della Calabria che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Falerna (Cz), numero 89 del 29 giugno 2020 nella parte in cui vietava, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili “cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio”. La rigida decisione del sindaco aveva fatto discutere cittadini ed esercenti commerciali poiché l’accesso ai cani veniva negato in spiaggia, sul lungomare e persino nelle aree verdi. Nella sentenza del Tar si legge: “è illegittima l’ordinanza sindacale che, per preservare il suolo pubblico dall’insudiciamento di cani, vieta che gli stessi siano condotti dai proprietari sui marciapiedi, sulle aiuole di una determinata piazza del territorio comunale e all’interno del cimitero comunale, trattandosi di provvedimento eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone”.
E non è la prima volta che l’Oipa si trova ad affrontare situazioni simili. Già nel 2013 il Tar della Calabria ha accolto il ricorso presentato dall’Oipa e dall’associazione Earth contro l’ordinanza del Comune di Melito Porto Salvo (RC) nella parte in cui disponeva il divieto di accesso in spiaggia ai possessori di animali. Il Tar anche in questo caso ha scritto in sentenza che “di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui”. Secondo il Tar, a non essere rispettato sarebbe anche il principio di proporzionalità che “impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento”. Dunque l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire l’interesse pubblico del decoro, dell’igiene e della sicurezza urbana adottando regole alternative a un assoluto divieto, per esempio individuando aree adibite anche all’accesso degli animali.
Agenzia DiRE www.dire.it