ANPCI.
SENATO DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2022 su DDL 2229, recante
“Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato
alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in
comunità̀ di tipo familiare o in istituti di assistenza”.
PREMESSA
Il DDL 2229 tratta una delle maggiori difficoltà che affrontano i comuni, in particolare quelli
di minore dimensione demografica.
La relazione del senatore Emanuele Pellegrini, che ringraziamo per aver posto
all’attenzione del Senato, bene riporta la situazione relativa ai minori che vengono affidati
alle strutture residenziali autorizzate. E la tutela dei minori in difficoltà accertate dagli
Enti preposti, in un paese civile, deve essere sempre garantita.
Va fatto, però, presente che i costi delle strutture si aggirano intorno agli 80€-125€ al
giorno per minore a cui si debbono aggiungere i costi extra tipo: problemi odontotecnici,
oculistici, psicologici, vestiario, dotazione per la scuola, ecc… che portano il costo medio a
minore a circa 45.000 € anno.
Un minore di 8 anni che viene accompagnato in comunità protetta sino ai 18 anni
costerà al Comune circa 400.000€, se, anziché uno, sono due, tre il dissesto
finanziario è assicurato in tempi brevi.
Considerando che in questi ultimi 10 anni i trasferimenti da Stato a Comuni sono stati
tagliati in modo considerevole, fino al 70-80%, non è più possibile, in particolare per un
PICCOLO COMUNE, ma anche per Comuni medio grandi, accollarsi questi extra costi e
garantire i servizi essenziali al cittadino.
Alla luce di quanto sopra, riteniamo che lo Stato si debba far carico dei costi dei suoi
Figli minori più sfortunati, stanziando un fondo a copertura totale a carico dello Stato a
favore dei Comuni che non possono essere mandati allo sfascio per legge!
Nello specifico riportiamo le nostre valutazioni.
Articolo 1) Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i
minori collocati in comunità̀ di tipo familiare o in isti- tuti di
assistenza.
L’affido dei minori alle comunità residenziali avviene, nella maggior parte dei casi,
attraverso la decisione del tribunale dei minori o le prescrizioni del servizio sanitario
nazionale.
Sono molto rare le decisioni autonome da parte dei servizi sociali locali, anche se le
segnalazioni, naturalmente, partono dai servizi territoriali.
Per questo motivo proponiamo di invertire l’onere del servizio: se è lo Stato, attraverso i
suoi servizi, che attiva l’affidamento, riteniamo che l’onere debba ricadere totalmente
sulla finanza centrale, come avviene per il servizio sanitario, scolastico o penitenziario.
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In subordine chiediamo che questa inversione dell’onere dei costi venga riconosciuta
almeno per i comuni fino a 5000 abitanti, i così detti “piccoli comuni”. Infatti, come
specificato dal senatore Pellegrini, spesso questi costi perdurano per molti anni,
impedendo ai comuni di gestire e sviluppare gli altri servizi, altrettanto importanti.
Spesso il costo non riguarda soltanto i minori ma anche uno dei genitori, e spesso anche
fratelli e sorelle.
Articolo 2 – Copertura finanziaria.
Qualora non venga accolta la richiesta dell’inversione dell’onere dei costi, si rileva che lo
stanziamento di 211 milioni di euro, benché sia un primo importante stanziamento, non
risulta sufficiente a ristorare i costi sostenuti dai comuni, in particolare quelli di minore
dimensione demografica.
Nella suddivisione degli stanziamenti deve essere considerata l’incidenza che questa
spesa rappresenta sul totale delle spese correnti, per garantire maggiore sostegno ai
comuni con maggiori difficoltà finanziarie.
Roma 7 aprile 2022
La Presidente Il Consulente
Franca Biglio Roberto Gregori