Superbonus 110% e non solo.

di Federica De Pasquale – Responsabile Osservatorio Aidr sul
condominio digitale

Con la Legge di Bilancio 2022 si è cercato di armonizzare, almeno in
parte, le diverse detrazioni fiscali previste per il settore
dell’edilizia seppur prevedendo proroghe differenti. Un importante
passo avanti che si spera possa essere propedeutico a creare una norma
quadro comprensiva di tutte le detrazioni in modo più semplice e
strutturale.
Senza dubbio il superbonus del 110% rappresenta quello di maggiore
interesse da parte della comunità condominiale, ma dal punto di vista
temporale rimane pur sempre il più farraginoso da utilizzare
nonostante le ultime semplificazioni procedurali che sono state
apportate.
Le problematiche, come è ormai noto agli addetti ai lavori, non sono
tutte da imputare alle varie interpretazioni che si sono succedute
all’ormai famoso “decreto Rilancio” (legge n.77/2020). Spesso sono
nate e nascono dal fatto che molti condomìni non sono gestiti da un
amministratore professionista, ma da una persona inesperta che non
conosce le basilari azioni indispensabili a garantire le tempistiche
necessarie ed il rispetto delle procedure fiscali propedeutiche
all’attuazione della detrazione.

Partendo da questo inciso, sono utili alcuni consigli per tutti i
condòmini: avvalersi di un amministratore competente e professionista
che sappia come informare adeguatamente l’assemblea e rapportarsi con
le varie figure coinvolte (tecnici, imprese, istituti di credito e
agenzia delle Entrate) infine, cosa non da poco, far verificare ad un
avvocato specializzato in materia condominiale, nominato
dall’assemblea, i vari contratti da sottoscrivere al fine di
verificare che non siano svantaggiosi o, in alcuni casi, anche dannosi
per gli interessati. Questo passaggio continua ad essere considerato
poco importante ed invece è funzionale a garantire ogni singolo
proprietario di casa.

GLI ALTRI BONUS
Volendo fornire una rapida panoramica su tutti gli incentivi fiscali
previsti per i lavori edilizi, che andremo ad esaminare in modo più
approfondito nei prossimi articoli, occorre precisare che dove non si
riesca ad usufruire del superbonus del 110%, principalmente a causa
dell’impossibilità di raggiungere un’adeguata riqualificazione tramite
il superamento delle due classi energetiche, ci si può approcciare
alla ristrutturazione dell’edificio abbinando almeno altri due
“bonus” che consentono di ottenere ugualmente importanti vantaggi,
l’unico problema è che attualmente la loro scadenza è prevista per il
2022.
Tra gli abbinamenti possibili da evidenziare c’è il seguente: il bonus
Facciate, la cui detrazione è scesa al 60% con scadenza al 31 dicembre
2022. Questo consente, come ormai è noto, interventi di recupero e
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi
categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. L’unico
obbligo è che gli edifici si trovino nelle zone A e B, individuate
dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili
in base a normative regionali o a regolamenti edilizi comunali.

L’altro è il nuovo Bonus per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la detrazione fiscale prevista è del 75% e scade
anch’esso il 31 dicembre 2022. Questa agevolazione fiscale va
considerata come un vero e proprio jolly oltre a rappresentare una
rivoluzione etica per risolvere l’annoso problema dell’accessibilità.
Naturalmente è opportuno ricordare che dove vi è la possibilità di
usufruire del superbonus del 110% l’abbattimento delle barriere
architettoniche può rientrarvi come lavoro “trainato”.
A differenza di quanto si spesso, il nuovo bonus con la detrazione al
75% non è funzionale solo a cambiare il vecchio impianto
dell’ascensore ma, partendo dall’esterno di un edificio ad esempio, è
possibile ristrutturare i viali d’accesso prevedendo un percorso per
le persone ipovedenti, sistemare i posti auto inserendo aree di
parcheggio riservate alle persone disabili, cambiare i citofoni, le
cassette della posta, il portone e le scale d’ingresso, inserendo se
necessario dei montascale, tutto in base a quanto previsto
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in termini di
requisiti e progettazione, dal decreto ministeriale 236 del 1989. Il
tetto di spesa sarebbe dovuto essere maggiore, ma quello previsto
attualmente non è comunque poco:
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o le singole unità (che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno) site all’interno di edifici plurifamiliari;
40.000 euro (da moltiplicare per le unità che compongono l’edificio),
per condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro, per le unità in condominio con più di 8 condomini.

La combinazione di queste due detrazioni fiscali non consente solo di
ristrutturare in buona parte l’esterno e l’interno di un edificio, ma
anche di renderlo più moderno e al passo con i tempi apportando una
serie di migliorie per una gestione intelligente della propria
abitazione tramite l’automazione degli impianti negli edifici
condominiali e di quelli nelle singole unità immobiliari, sempre al
fine di abbattere le barriere architettoniche. Tramite la domotica
possiamo arrivare a pensare anche ad un monitoraggio da remoto delle
condizioni fisiche delle persone mediante l’acquisizione dei dati da
remoto.
Va da se che, per ottimizzare al massimo l’utilizzo di tali
agevolazioni fiscali, occorre rivolgersi a tecnici specializzati
nell’abbattimento delle barriere architettoniche che predispongano un
progetto adeguato alla tipologia di edificio e/o di abitazione.

Agenzia DiRE  www.dire.it
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