DIRITTI. ASS. COSCIONI: PRESENTATI EMENDAMENTI PER LEGGE SU SUICIDIO ASSISTITO.
Ecco la proposta di emendamenti in fase di invio a tutti i parlamentari DISCRIMINAZIONE TRA MALATI – Se il testo passasse sarebbe infatti possibile fare richiesta di assistenza medica al suicidio solamente a persone con autonomia fisica, ma non a chi ha ormai perso qualsiasi possibilità di mobilità, pur rimanendo perfettamente capace di intendere e volere. Ulteriore discriminazione riguarda tutte quelle persone che, pur malate di patologie irreversibili e portatrici di gravi sofferenze ritenute intollerabili (pensiamo a un terribile cancro non più curabile), non sono collegate a macchinari o non necessitano ancora di trattamenti sanitari di sostegno vitale. Nei confronti di queste persone, l’accordo tra i partiti è che debbano continuare a vivere la propria condizione di sofferenza e possano fare richiesta di assistenza medica al suicidio solo davanti a un peggioramento tale da renderle dipendenti da trattamenti sanitari e solo se nel frattempo non abbiano perso l’autonomia fisica. La legge impedisce infatti l’aiuto medico attraverso un trattamento eutanasico. LE CURE PALLIATIVE – diventerebbero un trattamento sanitario obbligatorio per poter accedere al suicidio assistito. Solo dopo essere stati coinvolti in un percorso di questo tipo e averlo rifiutato si potrà infatti fare richiesta di assistenza medica alla morte volontaria. Una previsione che ha come conseguenza solo l’allungamento dei tempi per chi tempo non ne ha. Stando alla formulazione attuale del testo, sembra inoltre emergere l’assurdità per la quale una persona che non rifiuti le cure palliative, e che quindi voglia continuare a riceverle fino all’ultimo momento, non possa procedere con la richiesta di suicidio assistito. TEMPI, DIECI PASSAGGI SENZA ALCUNA GARANZIA DI RISPOSTA IN TEMPI DETERMINATI – Nelle previsioni del testo unificato: 1. il richiedente redige la richiesta con scrittura privata autenticata; 2. il medico che riceve la richiesta inserisce il paziente in un percorso di cure palliative; 3. la persona rifiuta le cure palliative; 4. il medico che ha ricevuto la richiesta redige un rapporto sulle condizioni e le motivazioni del richiedente; 5. il rapporto viene inviato al Comitato per l’etica clinica territoriale; 6. un delegato del Comitato etico visita il paziente per verificarne nuovamente le condizioni; 7. entro un mese il Comitato etico dichiara se il richiedente soddisfa o meno tutti i requisiti richiesti; 8. il fascicolo passa alla Direzione Sanitaria dell’ASL che deve verificare se il decesso può avvenire in casa; 9. il medico incaricato di fare assistenza alla morte volontaria accerta nuovamente, anche attraverso uno psicologo, che quella sia la volontà del paziente; 10. il medico può procedere al soddisfacimento della volontà del paziente. Tutto ciò al netto di eventuali controversie, nel qual caso è necessario anche l’intervento del Tribunale. OBIEZIONE DI COSCIENZA – nel testo approvato è stata introdotta l’obiezione di coscienza attraverso un elenco di personale sanitario obiettore. Una via alternativa sarebbe stata possibile: con la legge sulle DAT ad esempio il legislatore scelse di permettere l’obiezione di coscienza dei sanitari sul caso specifico, senza creare un elenco di obiettori sempre e comunque.
Agenzia DiRE www.dire.it