SANITÀ. LEGGE DELEGA DISABILITÀ, FNOMCEO A MINISTRI: ASCOLTATE MEDICI.
“Modificare, come previsto, le definizioni di riferimento per i riconoscimenti delle condizioni di disabilità (definizione di ‘disabilità’, di ‘durevole menomazione’) richiederebbe, infatti, un intenso lavoro tecnico scientifico di inquadramento del perimetro della normativa con finalità medico-legale ai fini dell’accertamento e nell’osservanza dei principi bioetici di base. Si ritiene inoltre- continua Anelli- che la necessità di aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti non possa essere soddisfatta in assenza di un confronto con la rappresentanza esponenziale della componente medica. Tali osservazioni sono finalizzate esclusivamente a favorire il confronto, nella successiva attività legislativa, con la componente medica, con l’obiettivo di dar luogo ad una rinnovata e virtuosa funzione accertativa medico-legale, che possa tradursi in un verbale formalmente corretto ed utile alle molteplici finalità insite nella legge delega stessa- continua Anelli- Si segnala, a tal riguardo, che, ove mai, in fase istruttoria dei futuri decreti attuativi della Legge delega, non venisse accolto il contributo della FNOMCeO e dei medici più specificatamente addetti a tali tipologie di accertamento, inevitabilmente si darebbe luogo ad incolmabili fratture tra la volontà normativa e la possibilità concreta di applicazione della stessa (come ad esempio nella redazione del verbale), evento potenzialmente in grado di danneggiare il processo nella sua interezza nonché i soggetti coinvolti. Si ritiene fondamentale che nel testo del Disegno di legge sia già previsto ‘il sentito’ dei medici che operano nell’ambito degli accertamenti invalidanti, anche per il tramite della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri- conclude- La presenza della FNOMCeO, unitamente ai professionisti che svolgono tali specifiche attività, permetterebbe di addivenire a una definizione univoca, utile a offrire il giusto grado di protezione in base alla gravità del quadro osservato, elemento basilare ed imprescindibile per la successiva valutazione multidimensionale”.