ANPCI: AUDIZIONE IN RELAZIONE AI DISEGNI di LEGGE 2245-2310-2266-2361.
Commissione Affari Costituzionali
AUDIZIONE IN RELAZIONE AI DISEGNI di LEGGE 2245-2310-2266-2361 mercoledì 22 settembre
2021.
Signor Presidente, Onorevoli Senatori,
innanzi tutto grazie per l’invito a dimostrazione dell’attenzione nei confronti dei Sindaci dei piccoli
comuni riconoscendo l’importante e difficile ruolo che ognuno di loro svolge sul territorio
nazionale.
La nostra Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) porta, dunque, volentieri alla
Vostra attenzione le proprie riflessioni e proposte in merito ai Disegni di Legge in questione
Innanzi tutto va detto che l’Anpci da 20 anni richiede la revisione delle indennità degli
amministratori per tutte le motivazioni riportate nei diversi ddl in esame; ora vedere una nostra
proposta trovare riconoscimento da parte di quasi tutte le rappresentanze del Senato, ci
inorgoglisce e ci spinge a continuare le nostre iniziative a difesa e tutela dei Comuni e dei Sindaci,
definiti dal nostro Presidente della Repubblica sentinelle della nazione.
Dal punto di vista tecnico giuridico, non entriamo nella definizione degli importi della indennità da
applicare in aumento: lo lasciamo alla scelta del Parlamento, anche se riteniamo che debba essere
sostanzioso.
Nell’esame dei ddl rileviamo:
1) ddl 2245: il rinvio degli aumenti senza alcuna definizione prioritaria degli importi e con il rinvio
a dopo le prossime elezioni del parlamento, lascia il problema irrisolto e con tempi non definibili.
Concordiamo invece nella proposta avanzata all’articolo 1 del Ddl :Art. 1.1. “All’articolo 82,
comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto2000, n.267, l’ultimo periodo è soppresso”.(ultimo periodo che prevede
attualmente che l’ indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l’aspettativa). Infatti trattandosi di indennità troviamo incoerente l’attuale disparità nel percepire
l’indennità fra lavoratori dipendenti e non, quindi andrebbe abolita come prevista nel ddl 2245,
perché in contrasto netto con i principi stessi di tutti e quattro i ddl.
Relativamente ai Ddl 2310 ,dl 2266 e dl 2361, confermiamo il nostro parere favorevole, lasciando
la determinazione degli aumenti al parlamento. Chiediamo, con l’occasione di inserire nei ddl,
oltre la soppressione dell’ultimo periodo dell’art 82 comma 1 come riportato nell’esame del ddl
2245, la formale abrogazione dei seguenti articoli di legge, abrogazione che eviterebbe un
contenzioso, che ha coinvolto anche la Corte costituzionale e che si è trascinato per anni in
relazione:
ANPCI Via delle Muratte, 9 00187 ROMA tel/fax 06 6991756 Urgenze 329 6225731 www.anpci.it segreteria@anpci.eu C.F. 05884711002
Presidenza: C/o Municipio di 12060 MARSAGLIA (CN) tel/fax 0174 787112 cell 348 3140670 franca.biglio@anpci.eu
1) all’applicazione dell’art1 comma 54 della legge 266 del 23 dicembre 2005 che recita (Per
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del
10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai
presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e
regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.)
2)all’applicazione dell’articolo 1 comma 136 della legge 56 del 7 aprile 2014, che recita:
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a
rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di
assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono
esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico.(comma così modificato dall’art. 19, comma 01, legge n. 89 del
2014).
E’ assolutamente opportuno eliminare le parole “al fine di assicurare l’invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente “ onde evitare le continue interpretazioni ardite della
Corte dei conti e del Consiglio di stato in materia semplificando così’ l’applicazione della legge.
Si propone pertanto l’aggiunta ai ddl 2310, 2266 e 2361 dei seguenti commi:
a) All’articolo 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto2000, n.267, l’ultimo periodo è soppresso.
b) l’art1 comma 54 della legge 266 del 23 dicembre 2005 è soppresso.
c) all’art 1 comma 136 della legge 56 del 7 aprile 2014 le parole :”al fine di assicurare l’invarianza
della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente,” sono soppresse.
Roma, 22.09.2021
La Presidente Consulente
Franca Biglio Dottor Vito Mario Burgio