Carta diritti animali.
CARTA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Articolo 1
tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di
sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli
animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudely (artt. 544, 544 bis, 544
ter, 544 quarter, 544 quinquier);
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente
naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha
diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie
della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è
contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme
alla sua naturale longevita’;
b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. (artt. 727 e 727 comma 2 CP) (tutti gli
articoli sui maltrattamenti fanno parte di una legge emanata nel 2004, in Italia, la 189/2004)
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad
un’alimentazione adeguata e al riposo.
COMUNE DI LONATE POZZOLO
PROVINCIA DI VARESE
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Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i
diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di
ogni altra forma di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito,alloggiato, trasportato e
ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’ uomo;
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la
dignità dell’animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto
contro la vita (art. 544 bis CP).
Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un
delitto contro la specie;
b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla
televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Articolo 14
a)Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a
livello governativo;
b) i diritti dell’ animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.Dagli anni ’70, e
da questi principi fondanti, sono dovuti passare altri vent’anni prima che si potessero ottenere le
prime leggi e normative effettive a favore della tutela animale. Nel 1991 nasce finalmente la legge
quadro nazionale 281/91 contro il randagismo, che considera il Sindaco di ogni comune, l’autorità
competente e responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul proprio territorio; il Sindaco
è infatti tenuto a controllare e a prevenire maltrattamenti, ad arginare il fenomeno del randagismo
tramite sterilizzazioni periodiche effettuate dalle Asl veterinarie, e ad assicurare agli animali un
buono stato di salute tramite i servizi preposti.
COMUNE DI LONATE POZZOLO
PROVINCIA DI VARESE
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Nel 2004 nasce la legge nazionale 189/2004, inerente le disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate.
Nel 2009 entra anche in vigore a livello europeo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona che recita:
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,
l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli
animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti
religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
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