Tutti coloro che nell’esecuzione del servizio in una delle attività di cui all’art. 1, co. 563, L. 266/2005, hanno subito delle infermità o lesioni invalidanti, sono vittime del dovere.
Inoltre, ci sono casi in cui nelle normali attività , vi è esposizione ad amianto, uranio impoverito, a radiazioni e altri agenti cancerogeni.
In questi casi, le esposizioni provocano danni alla salute. Nel caso di danno biologico per compimento del servizio in queste condizioni di rischio, si ha diritto alla cosiddetta equiparazione alle vittime del dovere.
Quindi sono equiparati alle vittime del dovere, coloro che hanno subito un danno biologico per aver svolto il servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà.
Infatti, con il riconoscimento della causa di servizio, queste vittime e loro familiari superstiti hanno diritto agli indennizzi, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.
Queste prestazioni si aggiungono al diritto di ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni.
In sostanza, il perimetro di tutela delle vittime per motivi di servizio è stata ampliata in favore di coloro che hanno subito danni per malattie professionali per esposizioni a cancerogeni e ad altri agenti tossico-nocivi.