RIFIUTI. APPROVATA LEGGE CHE AMPLIA COMPETENZE ARPA LAZIO.

L’Agenzia regionale supporterà la fase istruttoria di Via, Aia e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Il Consiglio regionale ha approvato, con 29 voti a favore e 8 contrari, la proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021, che attribuisce all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (Arpa) nuove competenze in tema di autorizzazioni: fornirà supporto alla fase istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (Via), l’autorizzazione ambientale integrata (Aia) e l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ma la titolarità del procedimento amministrativo resterà in capo alla Direzione regionale competente in materia.

Il provvedimento, illustrato dall’assessora regionale alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi, nella seduta del 29 aprile, si compone di otto articoli ed è stato approvato con sette emendamenti, quattro presentati dal gruppo Fratelli d’Italia e tre dalla stessa assessora Lombardi, uno dei quali incrementa ulteriormente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente (articolo 6) per gli anni 2022 e 2023. Dagli iniziali 1,2 milioni di euro per il 2022, infatti, si passa a 2,7 milioni di euro per lo stesso anno e vengono aggiunti 1,755 milioni di euro per il 2023, per un totale di circa 3,25 milioni di euro in più. L’incremento del fondo per il 2021 resta invece pari a 3.590.400 euro. Inoltre, l’articolo 5 (disposizioni finanziarie) prevede un’integrazione di 414 mila euro, a decorrere dal 2021, della voce di spesa già esistente nel bilancio regionale destinata alla copertura delle spese relative all’Arpa, proprio per l’esercizio delle nuove funzioni istruttorie che le vengono attribuite con la legge approvata oggi.

La definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio delle funzioni istruttorie da parte dell’Arpa sarà demandata – ai sensi dell’articolo 4 della proposta di legge – ad un regolamento di attuazione e integrazione, che la Giunta regionale dovrà adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 7, infine, introduce due disposizioni transitorie: 1) l’applicazione dell’attribuzione ad Arpa delle nuove competenze viene rinviata alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e integrazione previsto dall’articolo 4, per consentire l’esercizio delle nuove funzioni sulla base di un quadro ordinamentale organico; 2) ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento continueranno ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

[LuS]

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