ROMA – La bozza di decreto legge all’esame delle regioni non contiene ancora la norma sulla proroga dello stato di emergenza. La data la si desume tuttavia dalle norme che riguardano gli spostamenti tra regioni nelle quali si cita espressamente il 31 luglio come data limite.
L’articolo 1 del ‘decreto riaperture‘, in una bozza in possesso della Dire, prevede il “rispristino della disciplina delle zone gialle“. Al comma 1 si legge: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le misure di cui al primo periodo possono essere modificate con le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto”.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI: COME FUNZIONANO
Al comma 2 si legge: “Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla“.
Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal Covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo“.
LA CERTIFICAZIONE VERDE: COME OTTENERLA E QUANTO DURA
Il decreto riaperture introduce e disciplina il cosiddetto ‘green pass’, la certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso della Dire. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2″, si legge.
A seconda del modo in cui si è ottenuta, la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.
Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2″.
Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.
SCUOLA: DAL 26/4 IN PRESENZA, SUPERIORI AL 50% SENZA POSSIBILITÀ DI DEROGHE
“Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca”. È quanto si legge nella bozza di decreto a cui sta lavorando il governo.
Inoltre, “le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.
Poi: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e, fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
UNIVERSITÀ: ESAMI E LAUREE IN PRESENZA IN TUTTA ITALIA
Esami e sessioni di laurea in presenza “sull’intero territorio nazionale”, salvo “diversa valutazione delle università”. È quanto prevede la bozza di decreto che il governo sta mettendo a punto. Nello specifico: “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.
IN ZONA GIALLA CALCETTO DA 26/4, PISCINE 15/5, PALESTRE 1/6
Attività consentite nelle piscine all’aperto nelle zone gialle dal 15 maggio, nelle palestre dal primo giugno. Via libera dal 26 aprile nelle zone gialle pure all’attività sportiva, “anche di squadra e di contatto”. È quanto prevede l’articolo 7 del ‘decreto riaperture’, in una bozza in possesso della Dire. “A decorrere dal 15 maggio 2021- si legge- in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.
E ancora. “A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.
Infine. “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020″.
Agenzia DiRE www.dire.it